E’ stata
approvata la Legge n. 80 del 14 maggio 2005 che ha convertito il
decreto-legge n. 35 del 14 marzo
2005. E’ una norma che contiene
ordinamenti molto interessanti per tutti gli organizzazioni del terzo settore,
come la nostra Fondazione. La norma
favorisce notevolmente le donazioni, in natura e in denaro, da parte di persone
fisiche e da parte di aziende. La circolare n. 39/E dell’Agenzia delle
entrate (19 agosto 2005) ha fornito ulteriori indicazioni e precisazioni
operative.
A partire dal
2005, inteso come periodo d’imposta, sarà possibile, per imprese e per
persone fisiche, per gli enti commerciali e non commerciali, dedurre dal
proprio reddito imponibile fino al 10% dello stesso - e fino ad un
valore massimo di 70.000.00 euro - qualora questo sia stato oggetto di
donazione, in denaro o in natura, nei confronti di soggetti no-profit. Più
precisamente queste nuove regole vigono per le donazioni effettuate dopo il 17
marzo 2005, giorno di entrata in vigore del decreto-legge n. 35 citato.
Le donazioni possono essere effettuate
anche a favore di ONLUS, Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale
(articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460), come la nostra
Fondazione, comprese le cosiddette "ONLUS di diritto" e le
"ONLUS parziali".
Le erogazioni
in denaro a favore delle associazioni no-profit devono essere effettuate
avvalendosi di specifici sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, carte di
credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Il vincolo è fissato per
avere effettiva documentazione dell’avvenuta donazione.
La nuova norma
ampia la possibilità anche delle donazioni in natura, ma anche in questi
casi ci sono dei vincoli. L’identificazione del valore normale del bene si
dovrà fare riferimento al valore desumibile in modo oggettivo da listini,
tariffari, o dal prezzo di mercato. Se
non è possibile desumere il valore sulla base di altri criteri oggettivi, chi
dona potrà ricorrere alla stima di un perito.
Chi dona beni
in natura deve sempre acquisire documentazione che comprovi il valore reale
di ciò che dona e una ricevuta da parte della no-profit che contenga la
descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei
relativi valori.
Le no-profit
che ricevono elargizioni in natura o in denaro hanno l’obbligo della tenuta
di scritture contabili, complete e analitiche, rappresentative dei fatti di
gestione. Sono inoltre tenute alla redazione, entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio, di un apposito documento rappresentativo della situazione
patrimoniale, economica e finanziaria (potrebbe che può essere anche lo stato
patrimoniale e rendiconto gestionale).
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TESTO COORDINATO
DEL DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005 n. 35